PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministro della salute è autorizzato ad erogare un contributo pari a 800 euro, per l'acquisto di un impianto di climatizzazione, alle persone che:

          a) hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

          b) indipendentemente dall'età, sono affette da gravi malattie.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo di cui all'articolo 1 e sono individuate le malattie di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.